Stato di attuazione della legge sulla canapa 2


Promemoria sullo stato di attuazione della legge sulla canapa industriale
e proposte di Federcanapa per uno sviluppo equilibrato delle filiere italiane

A otto mesi dal varo della legge 242/2016 sulla canapa industriale, sottoponiamo alla riflessione dei parlamentari e dei Ministeri competenti lo stato di attuazione della legge e gli aspetti irrisolti e a nostro parere determinanti per lo sviluppo delle filiere agroindustriali della canapa in Italia.

1. interventi e controlli delle forze dell’ordine. Le norme introdotte dalla L. 242/2016 per quanto riguarda Metodi di controllo e Sanzioni (art.4) rappresentano uno degli aspetti più importanti e positivi per lo sviluppo della canapicoltura nazionale. Tuttavia, dalle segnalazioni pervenuteci, fino all’episodio del Bellunese di inizio agosto riportato sul sito di Federcanapa insieme al testo di una lettera inviata al Ministro Minniti, non risulta che sia stato acquisito nei corpi di polizia un adeguato livello di conoscenza delle nuove regole. Primo obiettivo per l’attuazione completa della legge, a nostro parere è un programma adeguato di formazione e informazione delle unità preposte ai controlli, chiarendo che gli unici autorizzati a tale azione sono i Carabinieri, settore Forestale, e che gli altri corpi non dovrebbero essere coinvolti. Al ministro dell’Interno inoltre abbiamo chiesto e ribadiamo la richiesta di attivazione di un Numero Verde a disposizione dei coltivatori per segnalare tempestivamente problemi di interpretazione o attuazione non conforme alla legge delle procedure di controllo e sanzione;

Lettera al Ministro dell’interno.

2. Infiorescenze l’assenza di pronunciamento sull’uso delle infiorescenze rappresenta la maggiore carenza della legge 242/2016. Ricordiamo infatti che anche nel caso delle varietà a uso industriale inserite nel Catalogo Europeo, le infiorescenze rappresentano la parte di maggior valore della biomassa sia per l’agricoltore che per il trasformatore, in quanto concentrano centinaia di metaboliti di notevole interesse per gli impieghi nutrizionali, cosmetici, salutistici e terapeutici della canapa, pur in assenza o in presenza trascurabile del cannabinoide Δ9-THC. La mancanza di una chiarezza normativa sull’uso industriale delle infiorescenze mette i canapicoltori e i trasformatori italiani in una posizione di inferiorità rispetto ai produttori e ai prezzi praticati da altri Paesi (che si giovano della possibilità di ottenere un reddito complessivo più alto dalle coltivazioni) oppure favorisce operazioni industriali al limite della legalità con prezzi fuori controllo e regole autocratiche. La legislazione nazionale ed europea dovrebbe chiarire che estratti e preparati da fiori di canapa industriale, ossia di varietà con tenore di THC al di sotto dello 0,2%, non sono sostanze narcotiche. Federcanapa chiede che l’uso industriale delle infiorescenze e di parti o prodotti derivati dalle infiorescenze venga ammesso a tutti gli effetti e venga disciplinato nel rispetto delle regole vigenti nei diversi settori di impiego: se per uso alimentare ricadrà sotto i limiti di THC che saranno imposti per i prodotti alimentari a base di canapa, e in modo analogo se per novel food o per uso farmacologico. Facciamo presente a questo proposito che dal giugno scorso è stata approvata la monografia Cannabis Flos nella farmacopea ufficiale tedesca, che ha valore giuridico anche in Italia.

3. Regolamentazione del CBD. Per quanto riguarda il CBD, oggi il prodotto più ambito della canapa industriale sui mercati internazionali, condividiamo appieno le raccomandazioni che l’associazione EIHA (European International Hemp Association) ha fatto alla Commissione Europea e le rilanciamo alle autorità nazionali. Per dosi e applicazioni differenti, EIHA propone una regolamentazione a 3 livelli, che distingue anche tra uso del CBD in purezza e uso di estratti o tinture a base di infiorescenze:
a dosi elevate, ossia > 200 mg/giorno per via orale, il CBD può essere disciplinato come farmaco;
a dosi comprese tra 20 e 200 mg/giorno per via orale, ossia considerate fisiologiche dalla letteratura scientifica in un adulto medio, il CBD può essere disciplinato come integratore o novel food;
a dosi < 20 mg/giorno dovrebbe essere ammesso come alimento senza restrizioni. Ricordiamo al proposito che la CE ha dichiarato il 18 dicembre 1997, in risposta a un’interrogazione che i prodotti alimentari contenenti parti della pianta di canapa non sono considerati ‘novel food’. Uno studio del 1979 ha dimostrato che a dosi di 22,4 mg di CBD per 70 kg di peso, non si manifestano alterazioni psicomotorie né interazioni con una concomitante somministrazione di alcol.
Poiché nella canapa, associata al CBD è generalmente connessa la presenza dell’altro principale cannabinoide Δ9-THC, sarebbe incompleta una normativa che non chiarisse definitivamente, anche per i diversi impieghi del CBD (come farmaco, integratore, alimento, cosmetico o prodotto tecnico), a quali livelli di contemporanea presenza di Δ9-THC ci si deve attestare.

  • Position paper of the European Industrial Hemp Association (EIHA) on: “Reasonable regulation of cannabidiol (CBD) in food, cosmetics, as herbal natural medicine and as medicinal product” – October 2016, update January 2017 – www.eiha.org
  • Belgrave, B. E. et alii (1979): “The effect of cannabidiol, alone and in combination with ethanol, on human performance”. Psychopharmacology, 64(2), 243-246.

4. Limiti di THC negli alimenti. Non sappiamo se il ritardo del Ministero della Salute nell’emanazione dei decreti sul THC negli alimenti, previsti entro 6 mesi dalla pubblicazione della legge 242/2016 ossia entro lo scorso luglio, sia dovuto all’attesa di una regolamentazione europea in materia o ad altri motivi. In effetti il vuoto della normativa europea può favorire disparità di regole tra uno Stato e l’altro. Oggi in Europa si confrontano sostanzialmente due modelli di regolamentazione al riguardo: il modello tedesco e il modello svizzero o belga (analoghi). Il primo è particolarmente restrittivo, mentre il secondo è ugualmente basato su criteri di sicurezza per i consumatori, ma è più adeguato alle esigenze industriali. In ogni caso una base scientifica di valutazione è la “dose quotidiana accettabile” di assimilazione per via orale di THC, tenendo conto anche dei tempi di assimilazione, dei tipi più esposti di popolazione (compresi feti e neonati) e di eventuali interferenze con altre sostanze. Un recente studio di Nova Institut, commissionato nel 2015 da EIHA sulla base di una richiesta di parere dell’EFSA (a sua volta sollecitata dalla Commissione Europea), dopo un accurato riesame della letteratura scientifica è arrivato a stabilire come “dose accettabile” quella di 0,120 mg assimilati 2 volte al giorno. Su questa base Nova Institut propone per la regolamentazione europea una tabella di limiti per i diversi alimenti che si posiziona a livelli intermedi tra le attuali norme tedesche e quelle svizzere. Questa è la proposta che Federcanapa condivide e propone anche per la normativa nazionale.

Regolamenti Nazionali vigenti

Alimento Proposta NOVA INSTITUT
(Condivisa da Federcanapa)
Germania Svizzera Belgio
 Olio di canapa  10  5  20  10
 Latte di canapa  0,15  0,005  0,2  0,2
 Pane, Pasta, Prodotti da forno  0,10*  0,15  2  0,2
 Dolci, Snacks  0,35  0,15  0,2
 Bevande alcoliche – Liquori  0,01  0,005  5  0,2
 Bevande alcoliche – Birra  0,01  0,005  0,2  0,2
 Bibite  0,01  0,005  0,2  0,2
 Tè, tisane, infusi  0,01  0,005  0,2  0,2

(*) lo studio Nova Institut suppone che l’alimento sia a base interamente di canapa (farina in questo caso) e, trattandosi di generi di ampio consumo giornaliero, pone un limite ancora più restrittivo dell’attuale normativa tedesca

5. Selezione varietale e licenze riproduzione sementi. Il miglioramento genetico e la riproduzione delle varietà è un’attività fondamentale per lo sviluppo dei nuovi mercati. In Francia, Canada e soprattutto in Cina per fare alcuni esempi, questa attività è in atto da anni e ha obiettivi industriali importanti quali l’aumento di resa in fibra, la produzione di fibre più sottili, l’aumento di acido gamma linonenico nel seme e così via. In Italia al contrario dal 2000 a questa parte non si investono più soldi pubblici sulle varietà e sulla loro moltiplicazione. Il CREA, che ha mantenuto e sviluppato per anni le nostre varietà, riesce oggi a malapena a mantenerne il nucleo. La difficoltà di reperire sementi di varietà nazionali, che avrebbero tuttora caratteristiche di grande interesse per i mercati, espone i nostri canapicoltori a una forte dipendenza dal monopolio (e dai prezzi) delle sementi francesi. Il primo obiettivo per lo sviluppo della canapicoltura nel nostro Paese è quindi la moltiplicazione delle sementi delle varietà nazionali, nuove o tradizionali.
Ma a questo proposito va modificato l’attuale sistema di assegnazione dei diritti di moltiplicazione e sfruttamento commerciale delle sementi. E’ un problema che non riguarda solo la canapa, ma mette a rischio le varietà tradizionali di molte produzioni alimentari italiane, a partire dai cereali. Se è legittimo che il creatore di una nuova varietà vegetale acquisisca con un brevetto il diritto di mantenere l’esclusiva della sua scoperta per almeno 25 anni, non è accettabile la  concessione in esclusiva per 15 anni a privati di varietà che fanno parte del nostro patrimonio storico, che si chiamino Carmagnola nel caso della canapa o Senatore Cappelli nel caso del grano duro, o anche di varietà innovative realizzate da un ente pubblico di ricerca. Il monopolio privato di riproduzione della semente genera storture sui prezzi dei semi e sull’intera filiera di coltivazione e commercializzazione. Nel caso della canapa, sull’onda della richiesta di semi ad alto contenuto di CBD, nei mesi scorsi erano in vendita confezioni da 20 semi di Carmagnola Selezionata a 15 €, il che equivale a vendere i semi al prezzo di 37.500 €/kg (1.000 semi di canapa pesano mediamente 20 g)! In altri casi all’acquisizione dell’esclusiva non è seguito alcun sviluppo delle sementi. La proprietà dei semi è di tutti, esclusi per un periodo temporaneo quelli coperti da brevetto privato, e se l’obiettivo è tutelare qualità e quantità del germoplasma, il CREA o lo Stato possono mettere in atto un piano di disseminazione e mantenimento delle nostre varietà, attraverso accordi con una pluralità di attori sul territorio nazionale: aziende sementiere in primis, ma anche singole aziende agricole o associazioni di agricoltori, autorizzate a riprodurre le sementi in collaborazione con università e aziende sementiere, sulla base di protocolli ben definiti di coltivazione. In tal modo si potrebbe garantire la moltiplicazione delle varietà e la distribuzione sul mercato a un prezzo equo.