Nota di Federcanapa in merito alle dichiarazioni dell’on. Gallinella


Con riferimento all’intervista rilasciata dall’On. Filippo Gallinella a Canapaindustriale.it riteniamo utili e costruttive alcune precisazioni.

Condividiamo e apprezziamo la concezione di insieme espressa dall’on. Gallinella sulla Cannabis sativa L. (dove L. non sta per light, come correttamente osservato) sulla necessità di raccordare la normativa generale con le specifiche normative di settore, in base alle diverse destinazioni d’uso consentite. Altrettanto apprezzabile la cognizione della fonte comunitaria per la disciplina di alimenti (Reg. n. 178/2002) e cosmetici (Reg. n.1223/2009), mentre la destinazione farmaceutica risulterà disciplinata dal Testo Unico Stupefacenti (DPR 309/1990), in quanto non prevista tra le destinazioni della legge 242 sulla canapa industriale.

Ma riteniamo necessario chiarire alcuni punti non per spirito polemico, ma per cercare di superare quegli equivoci che stanno ostacolando la crescita del settore.

  • La sentenza della Corte di Giustizia non si concentra sulla sola commercializzazione di liquidi per sigarette elettroniche con CBD, ma opera una chiara e basilare ricostruzione del diritto comunitario in materia di canapa (ossia di un prodotto agricolo con una propria organizzazione comune del mercato) e dei suoi rapporti con la Convenzione sugli Stupefacenti. La Corte ha chiaramente indicato che normative nazionali che limitano la commercializzazione di prodotti al CBD ottenuti dalla pianta nella sua interezza determinano restrizioni quantitative al mercato comune, violando gli artt. 34 e 36 del TFUE, in quanto generiche esigenze di tutela della salute pubblica non giustificano l’imposizione di norme restrittive al mercato comune.

Non a caso la Cassazione francese si è già espressa su tale linea e la Francia ha trasmesso all’Europa il testo della nuova legge che consente l’uso dell’intera pianta per tutte le finalità industriali.

  • In materia di cosmetici concordiamo con l’On. Gallinella sul riferimento al Reg. n. 1223/2009, per cui è assolutamente lecito l’impiego nella formulazione di prodotti cosmetici degli ingredienti (INCI) ammessi senza restrizioni dal Cosmetic Ingredient Database (in cui troviamo il CBD naturale e sintetico, CBG e gli estratti di foglia, radici, semi e germogli). Ma la materia cosmetica comprende non solo la formulazione di prodotti cosmetici finiti, ma anche la produzione di ingredienti e semilavorati, i quali possono essere prodotti nel rispetto delle normative tecniche di settore. Di conseguenza qualora si ritenesse, come paventato dall’On. Gallinella, che l’attività estrattiva è appannaggio delle sole aziende farmaceutiche, si genererebbe una palese restrizione lesiva del diritto comunitario e delle regole del mercato, dal momento che in Italia si potrebbe soltanto formulare prodotti con ingredienti importati dall’estero ma non producibili in Italia, il che è difficilmente sostenibile;
  • In materia di Novel Food vogliamo portare a conoscenza dell’On. Gallinella che l’EIHA ha promosso un Consorzio Europeo di cui fanno parte oltre 180 aziende (di cui 8 italiane), che ha sottoposto una Novel Food application per CBD isolato ed estratti full spectrum. Tale applicazione ha già superato l’administrative check presso la FSA britannica, mentre dinanzi alla EFSA, nel settembre 2020, è stata sottoposta la domanda per il CBD isolato naturale e sintetico, procedura tuttora pendente in attesa dei risultati dello studio tossicologico per dimostrarne la sicurezza a fini alimentari.
  • Infine, facciamo presente all’On. Gallinella che il governo di cui il suo partito fa parte ha deliberato in data 29.07.2021 di NON impugnare la L.R. Piemonte n. 12/2021 – che menziona espressamente i fiori tra i semilavorati e consente l’uso dell’intera pianta come biomassa da estrazione – ritenendola evidentemente non in contrasto con la normativa nazionale.

Restiamo a disposizione per ogni confronto con i tecnici dei Ministeri competenti per contribuire a un assetto normativo armonico e conforme al diritto comunitario, anche al fine di evitare l’adozione di potenziali provvedimenti da parte della Corte di Giustizia Europea, come quelli adottati contro Francia e Svezia che presentavano un’impostazione analoga a quella italiana.