Il TAR accoglie il ricorso annullando il decreto officinali nella parte impugnata 1


Il TAR del Lazio accoglie il ricorso delle associazioni della canapa e obbliga il Governo a fare marcia indietro sul decreto Officinali.

Oggi, 14 febbraio, il TAR del Lazio ha emesso una sentenza favorevole al ricorso avanzato da Federcanapa; Sardinia Cannabis; Resilienza Italia e Canapa Dativa Italia contro una norma assurdamente restrittiva imposta dal Decreto interministeriale sulle Officinali, pubblicato nel maggio 2022 (GU 18 maggio 2022). Il Decreto infatti dichiarava che la legge sulla canapa industriale riguardava unicamente la produzione di semi e di loro derivati, con l’implicita conseguenza che tutto il resto – uso di foglie, fiori, ma stando alla lettere del decreto anche di steli e radici!! – ricadeva sotto la disciplina degli stupefacenti e pertanto poteva essere coltivato e trasformato solo previa autorizzazione del Ministero della Salute (art. 1, comma 4). Il Tribunale ha imposto l’annullamento di questo comma accogliendo l’accusa di incostituzionalità e violazione del diritto comunitario e nazionale, che le associazioni avevano avanzato per due motivi:

1. Il decreto del Governo ha introdotto una distinzione illegittima tra le varie parti della pianta di canapa (ricordiamo che sia le norme comunitarie che la legge italiana sulla canapa industriale riconoscono legittimo l’uso e il commercio di semilavorati della pianta, senza introdurre alcuna distinzione di sorta);

2. Il decreto, che aveva funzione puramente amministrativa, ha preteso di legiferare su materie che non competevano alla sua natura, violando così il principio di gerarchia delle fonti del diritto. Infatti, in base a quanto prescritto della nuova legge sulle Officinali (DL 75 del 2018), questo decreto doveva limitarsi unicamente a fare l’elenco delle specie riconosciute come officinali.

Il TAR del Lazio in una prima udienza del 7 settembre scorso aveva già ammesso la ragionevolezza dei motivi del ricorso delle associazioni, ma in coerenza col principio di salvaguardia della salute, aveva deciso di esprimersi solo in seguito a una seconda udienza (avvenuta il 23 gennaio scorso), chiedendo al Ministero della Salute di esibire nel frattempo le prove sulla pericolosità di impiego delle varie parti della canapa industriale (ossia quella con principio stupefacente al di sotto dello 0,2%). Ovviamente il Ministero non è stato in grado di esibire alcuna prova e neppure si è presentato alla seconda udienza.

Link per scaricare la sentenza: https://drive.google.com/drive/folders/1LB5ZALW07U2zX_lSj1ve5LZUzOTFB6pC

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